Ha un valore l’amore… dei nostri amici a quattro zampe?

È risarcibile il danno non patrimoniale subito in seguito alla morte del proprio animale domestico? Si può essere risarciti per aver perso un rapporto tanto significativo?

Il danno non patrimoniale ha un carattere tipico: non può quindi essere riconosciuto se non in presenza di esplicita menzione da parte del legislatore oppure di una lesione di diritti costituzionalmente tutelati.

Tra tali diritti – a dire della Suprema Corte – non può includersi il diritto al mantenimento di un rapporto affettivo con un animale domestico,

Il ferimento o la morte del proprio animale “a seguito del fatto illecito altrui non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata” (Cassazione Civile sez. VI, 23 ottobre 2018, n.26770). Tale orientamento, salvo alcune sentenze di merito, è rimasto inalterato sino ad oggi.

Vista però una sensibilità sempre maggiore – anche del legislatore – nei confronti degli animali ed una giurisprudenza di altri paesi che si mostra invece rispettosa del rapporto con l’animale domestico, è probabile che questo orientamento finisca per subire un’inversione.

La conseguenza dovrebbe essere quella di poter ricondurre la perdita od il ferimento del proprio animale domestico (a causa, ad esempio, di una errata terapia da parte del veterinario…) ad un risarcimento che vada al di là del mero valore economico della bestiolina.

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